La donazione di un’azienda, suddivisa in quote uguali tra due beneficiari, non costituisce necessariamente un trasferimento di un’universalità di beni escluso dall’IVA.
Nella sentenza del 9 settembre 2026, causa T-366/25, il Tribunale dell’Unione Europea ha esaminato il caso di un imprenditore che intendeva donare l’intera azienda alle due figlie, attribuendo a ciascuna una quota del 50%. Le beneficiarie avrebbero poi conferito le rispettive quote in una società comune, destinata a proseguire l’attività del padre.
Secondo il Tribunale, la donazione e i successivi conferimenti devono essere considerati operazioni distinte e indipendenti. Ciascuna beneficiaria, infatti, può disporre autonomamente della propria quota e non è giuridicamente vincolata a effettuare il successivo conferimento.
Di conseguenza, l’esclusione dall’IVA prevista dall’art. 19 della Direttiva IVA non trova applicazione quando la quota attribuita a ciascun beneficiario non comprende un insieme di beni funzionalmente autonomo, idoneo a consentire, da solo, la prosecuzione dell’attività economica.
La mera intenzione di riunire successivamente le quote in un’unica società non è quindi sufficiente. La struttura dell’operazione e l’autonomia dei beni trasferiti devono essere valutate già al momento della donazione, soprattutto nell’ambito della pianificazione del passaggio generazionale.

