La mancanza del visto di conformità, o la sua irregolare apposizione, non comporta automaticamente il recupero del credito utilizzato in compensazione né l’applicazione delle relative sanzioni.
Con l’ordinanza n. 26020 del 1° ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che occorre verificare l’esistenza e la spettanza del credito, oltre alla concreta incidenza della violazione sull’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
La controversia riguardava crediti IVA e IRAP compensati, in parte, con un visto rilasciato da una professionista iscritta solo successivamente nell’elenco dei soggetti abilitati e, in parte, senza visto. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato i crediti, applicando interessi e sanzioni, senza contestarne l’effettività.
La Corte ha confermato l’illegittimità del recupero. Quando il credito è esistente e spettante e l’irregolarità non ostacola i controlli né incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo, la violazione è meramente formale e non punibile per assenza di offensività.
Il principio opera anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 50/2017, che prevedono il recupero dei crediti compensati in violazione dell’obbligo di apposizione del visto. Anche in questo quadro, secondo la Cassazione, resta necessaria una valutazione concreta degli effetti della condotta.

