Un’impresa mette gratuitamente a disposizione del proprio fornitore stampi e attrezzature per realizzare i componenti di cui ha bisogno. Capire se applicare o meno l’IVA dipende dalla finalità dell’operazione e dall’utilizzo concreto dei beni.
Con la Sentenza del 4 novembre 2026, causa T-680/25, Mercedes-Benz, il Tribunale dell’Unione Europea affronta una situazione che di frequente interessa le filiere produttive, nella quale attrezzature di proprietà del committente vengono utilizzate da altri operatori per fabbricare componenti destinati alla sua produzione.
Il punto è capire se la messa a disposizione gratuita risponda alle esigenze dell’impresa oppure persegua finalità estranee alla sua attività. È quest’ultima ipotesi che può determinare l’assimilazione a una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 26 della Direttiva IVA.
Nel caso esaminato, tale assimilazione è stata esclusa poiché i componenti realizzati con le attrezzature venivano utilizzati esclusivamente dal produttore di veicoli che le ha messe a disposizione.
Ciò vale anche se tra il produttore dei componenti e il proprietario delle attrezzature dovesse intervenire un intermediario. L’assenza di un rapporto diretto di fatturazione non è decisiva, ma occorre guardare alla destinazione effettiva dei componenti e all’interesse economico perseguito.
La sentenza chiarisce così che l’interesse dell’impresa può realizzarsi anche attraverso una filiera articolata su più operatori. La presenza di un intermediario non rende, di per sé, la messa a disposizione gratuita delle attrezzature estranea all’attività del proprietario. Un principio rilevante per valutare il trattamento IVA alla luce dell’effettiva organizzazione della produzione.

