Triangolazioni IVA e limiti alla regolarizzazione tardiva delle fatture

Nelle triangolazioni intracomunitarie, l’omessa indicazione in fattura della dicitura “inversione contabile” impedisce l’applicazione del regime di semplificazione. L’inserimento di tale dicitura a distanza di anni non consente di recuperare il beneficio per le operazioni già effettuate, neppure mediante una regolarizzazione nell’anno della correzione.

Con la Sentenza del 7 ottobre 2026, causa T-773/25, il Tribunale dell’Unione Europea ha esaminato il caso di una società austriaca che acquistava beni da fornitori svedesi e danesi per rivenderli a clienti identificati ai fini IVA in altri Stati membri, con spedizione diretta dai fornitori ai destinatari finali.

Le fatture originarie erano state emesse senza IVA, ma non contenevano la designazione del cliente finale quale debitore dell’imposta. La società aveva successivamente integrato le fatture e rettificato gli elenchi riepilogativi, chiedendo di regolarizzare la propria posizione IVA nell’anno della correzione.

Il Tribunale ha chiarito che la designazione del destinatario quale debitore dell’IVA costituisce un requisito sostanziale del regime di semplificazione, che permette all’operatore intermedio, al ricorrere delle condizioni previste, di evitare l’identificazione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

L’aggiunta successiva della dicitura mancante non rappresenta quindi una semplice rettifica formale, ma la prima emissione della fattura conforme ai requisiti del regime. Quando interviene diversi anni dopo le operazioni, non consente di applicare la semplificazione alle cessioni pregresse, né con effetto retroattivo né attraverso una regolarizzazione nel periodo d’imposta corrente o futuro.

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