Le leve fiscali per le start-up innovative. Come strutturare la crescita con consapevolezza

Ogni pianificazione fiscale nel settore delle start-up deve partire dal fondamentale assunto secondo cui il d.l. n. 179/2012 (c.d. “decreto crescita-bis”), ha introdotto per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up, con disposizioni finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita e lo sviluppo di tali imprese.

La qualificazione come start-up innovativa non è un’etichetta auto-attribuita, ma richiede il possesso di requisiti precisi e l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Così, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. n. 179/2012, per impresa start-up innovativa si intende una società di capitali – costituita anche in forma cooperativa – le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che possiede i seguenti requisiti:

  • essere costituita da non più di sessanta mesi;
  • essere residente in Italia o in uno Stato UE o SEE con sede produttiva o filiale in Italia;
  • dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • non deve aver distribuito utili;
  • avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

A questi requisiti si aggiunge il possesso di almeno uno dei seguenti elementi alternativi:

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione (sono compresi i costi di sviluppo precompetitivo e competitivo, i costi di incubazione, i costi lordi di personale interno e consulenti impiegati in R&S, le spese legali per la registrazione di proprietà intellettuale);
  • ovvero, almeno un terzo della forza lavoro deve essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca o aver svolto attività di ricerca certificata;
  • ovvero, la società deve risultare titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale direttamente afferente all’oggetto sociale.

Da tutto ciò deriva che la prima verifica da effettuare ai fini del possibile access alle leve fiscali previste per le start-up, non sarà l’accesso a simili strumenti, ma la tenuta nel tempo dei requisiti appena elencati. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio), il rappresentante legale della start-up innovativa è tenuto ad attestare il mantenimento del possesso di tali requisiti e a depositare tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

La perdita di simili presupposti comporta infatti l’iscrizione d’ufficio nella sezione ordinaria entro 60 giorni, con effetti sulle agevolazioni in corso.

Gli incentivi agli investitori

Il cuore del sistema agevolativo è rappresentato dagli incentivi fiscali per chi investe nel capitale di rischio di una start-up innovativa. Si tratta di una leva che agisce sul patrimonio dell’investitore, non su quello della società, e che può risultare determinante per attrarre capitali privati nei round di finanziamento.

Così, al fine di contribuire sia alla costituzione che allo sviluppo di nuove imprese innovative, i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative – direttamente ovvero indirettamente per il tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente in start-up – possono abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari a una determinata percentuale dell’investimento effettuato. I commi da 1 a 3 dell’art. 29 disciplinano la fruizione dell’agevolazione sotto forma di detrazione per i soggetti IRPEF, mentre i commi 4, 5 e 6 riconoscono una deduzione ai soggetti IRES. In sintesi:

  • per le persone fisiche (IRPEF) è riconosciuta una detrazione d’imposta del 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, 1.000.000 di euro;
  • per le persone giuridiche (IRES), le stesse possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 800.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Viene anche previsto un limite assoluto per società tale per cui le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo di conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start-up innovativa, considerando tutti i conferimenti agevolabili ricevuti nei periodi di vigenza del regime.

L’eventuale eccedenza di detrazione non sfruttata nell’anno può essere riportata ai tre esercizi successivi, sia per i soggetti IRPEF che per quelli IRES.

Un canale alternativo – introdotto dall’art. 29-bis, d.l. n. 179/2012 e significativamente potenziato a partire dal 2025 – consente alle persone fisiche di sfruttare un’agevolazione ancora più incisiva, sia pur entro limiti più stringenti.

Dall’imposta lorda IRPEF si detrae un importo pari al 50% (elevato al 65% dal primo gennaio 2025) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative, purché l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.

La detrazione si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, però, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni; la cessione anticipata anche parziale comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto unitamente agli interessi legali.

Occorre prestare attenzione al fatto che i regimi appena richiamati non sono cumulabili per la medesima operazione finanziaria. La scelta migliore va effettuata in anticipo, verificando elementi quali la capienza IRPEF dell’investitore, l’anzianità della start-up e il rispetto del massimale de minimis triennale.

La condizione di indipendenza dell’investitore

Come in parte già accennato, le agevolazioni di cui all’art. 29 non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up – direttamente o attraverso una società controllata o collegata – per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

La giurisprudenza tributaria più recente conferma che l’Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli su questo profilo. Così, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Chieti, Sentenza n. 188 del 2026, ha esaminato il caso di un contribuente che, dopo aver effettuato un primo investimento in una start-up innovativa nel 2018, aveva reiterato l’investimento nel 2019 già in qualità di socio: l’Agenzia aveva recuperato a tassazione la detrazione IRPEF, ritenendo violata la condizione di indipendenza dell’investitore.

La Corte ha tuttavia accolto il ricorso, ritenendo integrata l’eccezione per i follow-on investment, la quale consente agli investitori già soci di effettuare ulteriori iniezioni di capitale in regime agevolato a condizione che:

  • l’investimento iniziale non fosse strutturato per garantire un’uscita privilegiata;
  • l’investimento successivo sia necessario per garantire la continuazione dell’attività;
  • l’importo totale (iniziale più successivi) non superi i 15 milioni di euro per impresa ammissibile.

Work for equity – come remunerare i talenti senza liquidità

Un’altra leva strategica per le start-up nella fase iniziale è la possibilità di attrarre collaboratori qualificati attraverso l’assegnazione di partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi in luogo (o a parziale integrazione) di una remunerazione monetaria.

Così, mentre l’agevolazione degli incentivi per gli investitori mira ad abbattere il loro carico fiscale, la disciplina del work for equity (artt. 27 e 27-bis, d.l. n. 179/2012) persegue invece una finalità diversa, ossia consentire l’assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e diritti ad amministratori, dipendenti, collaboratori e prestatori di opere o servizi, con un trattamento fiscale e contributivo agevolato.

Il vantaggio per la start-up è duplice: preserva la liquidità (evitando esborsi monetari) e allinea gli incentivi del team alla crescita del valore dell’impresa. Il vantaggio per il beneficiario è che, nelle condizioni di legge, il reddito non viene tassato al momento dell’assegnazione, ma alla successiva cessione.

La corretta strutturazione del piano richiede però attenzione al momento dell’assegnazione, all’esercizio, al valore normale degli strumenti e – crucialmente – alle conseguenze della eventuale perdita successiva della qualifica di start-up innovativa.

Perdite fiscali e società di comodo

Le start-up innovative, per definizione, attraversano fasi prolungate di perdita fiscale. Il sistema italiano prevede alcune tutele specifiche che occorre conoscere, come l’esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.

L’art. 26, comma 4, d.l. n. 179/2012 esclude le start-up innovative dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica. Si tratta di un vantaggio significativo per imprese che sostengono investimenti rilevanti senza ancora generare ricavi, poiché le perdite fiscali divengono riportabili secondo le regole generali dell’art. 84 TUIR, quindi, illimitatamente nel tempo (con il solo limite dell’80% del reddito imponibile per le perdite successive al primo triennio di attività).

Non esiste, infatti, un meccanismo di rimborso diretto delle perdite.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Le start-up innovative che svolgono effettiva attività di R&S possono inoltre accedere al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione previsto dall’art. 1, commi 198 e seguenti, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Si tratta di una misura che agisce direttamente sul carico fiscale della società (non dell’investitore) ed è utilizzabile anche in compensazione. Le attività ammissibili si articolano in categorie (quali, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, innovazione digitale, ecc.) alle quali corrispondono aliquote differenziate.

Smart&Start e Fondo di Garanzia

Accanto alle agevolazioni fiscali in senso stretto, l’ecosistema attuale prevede anche strumenti di sostegno finanziario che possono integrarsi in modo sinergico con le leve tributarie.

Innanzitutto, Smart&Start Italia (d.m. 24 settembre 2014), che eroga finanziamenti a tasso zero fino all’80% delle spese ammissibili per start-up innovative di micro o piccola dimensione, iscritte nella sezione speciale, con progetti ad alto contenuto tecnologico. La percentuale sale al 90% in presenza di compagini composte interamente da donne o da giovani under 35, ovvero da dottori di ricerca; nelle regioni del Mezzogiorno è prevista la possibilità di un contributo a fondo perduto aggiuntivo pari al 30% del finanziamento.

In più, esiste il Fondo di Garanzia PMI, il quale consente, per le start-up innovative, l’accesso gratuito e prioritario alla garanzia pubblica, facilitando l’accesso al credito bancario senza prestazione di garanzie reali da parte dell’imprenditore.

L’estensione del perimetro alle PMI innovative

Le agevolazioni descritte non si limitano alle sole start-up innovative. L’art. 4 del d.l. n. 3/2015 ha esteso larga parte delle misure già previste in favore delle start-up innovative alle PMI innovative, vale a dire a tutte le PMI che operano nel campo dell’innovazione tecnologica.

Questo significa che anche imprese non più “giovani” (cioè oltre i 5 anni di vita o con fatturato superiore ai 5 milioni) possono comunque accedere a un insieme significativo di benefici, a condizione di possedere i requisiti specifici per la qualifica di PMI innovativa (anch’essa soggetta a iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese).

Il regime attuativo per entrambe le categorie è oggi consolidato nel d.m. MEF del 7 maggio 2019.

La complessità è un’opportunità per chi sa navigarla

Come è facile intuire, il sistema italiano di agevolazioni per le start-up innovative è uno dei più articolati in Europa. La sua complessità – di cui questo articolo ha fornito una mappa necessariamente sintetica – è, però, anche la sua forza, dal momento che chi sa strutturare correttamente le operazioni può accedere a benefici fiscali rilevanti, con aliquote di detrazione che dal 2025 arrivano fino al 65% per gli investitori persone fisiche.

Al tempo stesso, la molteplicità delle condizioni sostanziali e documentali, e la crescente attenzione dell’Agenzia delle Entrate sui meccanismi di investimento in start-up, rende indispensabile un presidio professionale strutturato, non essendo sufficiente iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Le aziende che si affidano a un consulente sin dalle fasi iniziali – per verificare i requisiti, strutturare i round di investimento, predisporre la documentazione e monitorare gli eventi successivi – trasformano le agevolazioni da opportunità teorica a vantaggio fiscale concreto e difendibile.

 

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