Nelle operazioni a catena, l’uscita fisica dei beni dallo Stato membro di partenza non è, da sola, sufficiente a garantire la non imponibilità IVA della prima cessione.
Con la sentenza del 9 settembre 2026, causa T-614/25, il Tribunale dell’Unione Europea ha esaminato una triangolazione nella quale i beni erano stati ceduti da un fornitore stabilito nel primo Stato membro a un operatore intermedio identificato nel secondo, per essere poi rivenduti a un cliente situato nel terzo Stato membro. Il trasporto era avvenuto direttamente dal primo fornitore al destinatario finale.
In presenza di due cessioni successive e di un unico trasporto intracomunitario, la movimentazione può essere imputata a una sola delle operazioni. Occorre, quindi, verificare in quale momento l’acquirente finale abbia acquisito il potere di disporre dei beni come proprietario.
Se tale potere è stato trasferito prima dell’inizio del trasporto, quest’ultimo non può essere imputato alla prima cessione, che deve essere considerata un’operazione interna imponibile nello Stato membro di partenza.
A tal fine non è determinante la consegna materiale dei beni. Assume invece rilievo la possibilità dell’acquirente di adottare decisioni capaci di incidere sulla loro situazione giuridica, compresa quella di rivenderli. Devono inoltre essere valutati elementi quali l’organizzazione del trasporto, il sostenimento dei relativi costi, la gestione delle modalità logistiche e il controllo effettivo sulla movimentazione delle merci.
La pronuncia, pur riferendosi alla disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 36-bis della direttiva IVA, conferma la necessità di ricostruire attentamente i rapporti contrattuali e logistici dell’intera catena. Nelle operazioni triangolari, infatti, la corretta imputazione del trasporto determina quale cessione possa beneficiare della non imponibilità e può comportare obblighi di identificazione IVA per l’operatore intermedio.

