Trust estero trasparente e determinazione del reddito del beneficiario residente

Il reddito imputato al beneficiario residente in Italia di un trust trasparente estero deve essere determinato applicando le regole fiscali dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 165/2026, relativa a un trust istituito negli Stati Uniti, divenuto trasparente a seguito del decesso della disponente.

Nel caso esaminato, l’atto istitutivo prevedeva che, alla morte della disponente superstite, il patrimonio fosse attribuito in parti uguali ai tre figli, senza alcuna discrezionalità del trustee. Ciascun figlio assumeva, pertanto, la posizione di beneficiario individuato, essendo titolare del diritto di pretendere la quota di reddito a lui spettante.

Ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, il reddito del trust deve quindi essere imputato al beneficiario residente:

  • indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione;
  • in proporzione alla quota stabilita nell’atto istitutivo;
  • considerando l’intero reddito del trust riferibile al beneficiario, anche se prodotto all’estero;
  • sulla base delle regole fiscali vigenti nello Stato in cui il trust è stabilito.

Il reddito così imputato assume natura di reddito di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR.

L’Agenzia esclude, invece, l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 45, comma 4-quater, TUIR, secondo cui, quando non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito. Tale disposizione riguarda, in linea di principio, le attribuzioni provenienti da trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, non l’imputazione del reddito di un trust trasparente a un beneficiario individuato.

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