Con il Principio di diritto n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando l’operazione di fusione tra enti non commerciali beneficia della neutralità e quando, invece, può determinare l’emersione di plusvalenze imponibili.
La neutralità riguarda i beni già appartenenti alla sfera d’impresa dell’ente incorporato che confluiscono nella sfera commerciale dell’ente incorporante, trovando applicazione il regime previsto dagli artt. 172 e 174 del nuovo TUIR.
Se però i beni provengono dalla sfera istituzionale dell’ente incorporato e vengono destinati all’attività commerciale dell’incorporante, il trasferimento può assumere natura realizzativa. In questo caso:
- i beni sono valorizzati al valore normale;
- possono emergere plusvalenze imponibili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
L’Agenzia conferma inoltre che anche il semplice passaggio di un bene dalla sfera istituzionale a quella commerciale dello stesso ente costituisce, in linea generale, un evento fiscalmente rilevante.
Sul fronte delle imposte indirette, invece, viene confermato che:
- la fusione è fuori campo IVA;
- qualora ne ricorrano i requisiti, imposta di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

